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Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life
Cifre e fatti sulla Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life
Le imprese affiliate alla Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life hanno optato per una soluzione per fondazioni collettive semiautonome con investimenti a livello della singola opera di previdenza. Swiss Life si fa interamente carico dei rischi decesso e invalidità. Le opere di previdenza affiliate si assumono i rischi d'investimento.
Relazione sulla gestione
Ritratto
Panoramica storica
Data di fondazione: 12 gennaio 1984
Nome dell'istituzione di previdenza al momento della fondazione: Sammelstiftung BVG der SBG
Scopo: Attuazione della previdenza obbligatoria secondo la LPP al 1° gennaio 1985.
Cambiamento del nome nel novembre 1998: Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life
Indicazioni generali:
Tipo di copertura dei rischi: Fondazione collettiva semiautonoma. I rischi decesso e invalidità sono coperti presso Swiss Life.
Grado di copertura: Individualmente a seconda dell'opera di previdenza. Il grado di copertura viene calcolato dal rapporto fra il patrimonio disponibile e il capitale di previdenza necessario, tenendo conto di riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione.
Informazioni attuali al 31 dicembre 2010:
Datori di lavoro affiliati: 146 affiliazioni
Persone assicurate attive e beneficiari di rendite: 10 860 persone assicurate attive e beneficiari di rendite
Riserva matematica: CHF 1,093 Mia. (di cui secondo la LPP: CHF 466,6 Mio.)
Consiglio di fondazione
Organigramm
Aufgaben
Il consiglio di fondazione esegue i compiti della fondazione, nella misura in cui non ne sono responsabili le commissioni amministrative dei singoli datori di lavoro affiliati e nella misura in cui detti compiti non risultano dall'attività di gestione di cui si occupa la fondatrice.
Al consiglio di fondazione incombono in particolare i seguenti compiti:
- Definisce l'organizzazione della fondazione ed emana i relativi regolamenti
- Rappresenta la fondazione verso l'esterno e definisce le persone che firmano collettivamente a due in modo giuridicamente vincolante. Il diritto di firma può anche essere attribuito a persone al di fuori del consiglio di fondazione
- Approva il conto annuale, prende atto dei rapporti dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale
e li presenta alle autorità di vigilanza - Emana e cambia i regolamenti in base all'offerta di piani di Swiss Life SA
- Conclude con Swiss Life SA il contratto d'assicurazione quadro e da essa viene informato circa i principi d'investimento
- Monitora in particolare le seguenti attività:
- Sorveglia le prestazioni del contratto d'assicurazione collettiva quadro
- Riceve un conteggio commentato e comprensibile riguardo alla quota minima di distribuzione
- Attribuzione al fondo eccedenze, prelievo dal fondo eccedenze nonché ripartizione delle eccedenze
- Sorveglianza dell'osservanza dei doveri legali e regolamentari delle commissioni di previdenza, in particolare sorveglianza della gestione patrimoniale dei mezzi non vincolati dal contratto d'assicurazione quadro
- Garanzia delle informazioni alle opere di previdenza
secondo le disposizioni in materia di trasparenza.
- In veste di commissione di previdenza, agisce per le opere di previdenza di cui detta commissione non segue più i diritti e i doveri (p.es. dopo la sospensione del contratto d'affiliazione in seguito a liquidazione della ditta del datore di lavoro affiliata o perché vengono a mancare tutti i dipendenti)
- Elegge l'ufficio di revisione ai sensi dell'art. 53 LPP
- Elegge il perito in materia di previdenza professionale
- Trasferisce la gestione d'affari a Swiss Life SA
- Cura che vengano eletti i responsabili dei dipendenti e del datore di lavoro nel consiglio di fondazione.
Investimenti
Investimenti patrimoniali delle opere di previdenza
La fondazione gestisce gli investimenti delle opere di previdenza separatamente. Per l'amministrazione dei patrimoni ha concluso accordi contrattuali con rinomate banche svizzere e fondazioni d'investimento. Per ogni cassa di previdenza, l'investimento ha luogo secondo le disposizioni in materia d'investimento della fondazione, più severe rispetto a quelle dell’OPP 2.
Investimenti patrimoniali della fondazione
Investimento patrimoniale della fondazione: il consiglio di fondazione gestisce i fondi della fondazione, principalmente i mezzi del fondo per la compensazione del rincaro, secondo i medesimi principi delle opere di previdenza.
Valutazione dei titoli alla data di chiusura del bilancio
La valutazione viene effettuata a valori di mercato.
Limiti applicati agli investimenti secondo l'art. 54 segg. OPP 2
Gli enti mandatari dell'investimento sono tenuti per contratto a rispettare sempre le disposizioni in materia d'investimento e i limiti d'investimento, in parte più ampi, applicati dalla fondazione.
Operazioni con derivati
Nei portafogli delle opere di previdenza è possibile effettuare investimenti su derivati, direttamente o indirettamente, tramite strumenti d'investimento collettivi.
Soluzione d'investimento
- Variante "standard": selezione di un gruppo d'investimento misto delle fondazioni d'investimento Swiss Life, UBS e CS
- Variante "selezione": selezione di diversi gruppi d'investimento misti e/o puri delle fondazioni d’investimento Swiss Life, UBS e CS
- Variante "individuale": conferimento di un mandato di gestione patrimoniale all'asset management di Swiss Life, UBS e CS
Ufficio di revisione
Ernst & Young AG, Zürich
Perito
LCP Libera AG, Zürich

