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Fondazione collettiva Swiss Life Invest
Cifre e fatti relativi alla Fondazione collettiva Swiss Life Invest
Le imprese affiliate alla Fondazione collettiva Swiss Life Invest hanno optato per una soluzione per fondazioni collettive semiautonome sovraobbligatorie secondo l'art. 1e OPP 2 (strategie d'investimento individuali). Alle persone assicurate per l'investimento del capitale di previdenza vengono offerte varie strategie d'investimento. A tale scopo, il consiglio di fondazione fornisce un determinato numero d'investimenti collettivi. Le prestazioni in caso di vecchiaia, decesso e invalidità dipendono dall'evoluzione di questi investimenti collettivi e vengono versate sotto forma di capitale. Swiss Life si fa interamente carico dei rischi decesso e invalidità.
Ritratto
Panoramica storica:
Data di fondazione: 01 dicembre 2011
Scopo: Allestimento della previdenza extraobbligatoria.
Indicazioni generali:
Strategie d'investimento individuali: istituzioni di previdenza non vincolate che offrono esclusivamente salari di 1.5 superiori all'importo limite superiore secondo la LPP, dal 1° gennaio 2006 possono offrire una selezione individuale di strategie d'investimento.
Tipo di copertura dei rischi: Fondazione collettiva semiautonoma. I rischi decesso e invalidità sono interamente coperti presso Swiss Life.
Grado di copertura: Il grado di copertura viene elevato a livello di fondazione e calcolato dalla relazione fra il patrimonio disponibile e il capitale di previdenza necessario, considerando le riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione.
Informazioni attuali al 31 dicembre 2011 (lancio al 01.01.2012):
Datori di lavoro affiliati: al 31 dicembre 2011 non erano né in vigore, né attivi contratti di adesione.
Persone assicurate attive e beneficiari di rendite: nessuna. L'evoluzione può essere illustrata la prima volta con la relazione sulla gestione 2012.
Totale del bilancio: nessuno. L'evoluzione può essere illustrata la prima volta con la relazione sulla gestione 2012.
Consiglio di fondazione
Organigramma
Compiti
Il consiglio di fondazione ha i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili:
- Alta direzione della fondazione e impartizione delle direttive necessarie
- Elezione dell’ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale
- Definizione dell’organizzazione della fondazione e dei relativi organi, se la legge e l’atto di fondazione non prevedono altre disposizioni
- Investimenti
- Scelta di uno o più fornitori d'investimenti collettivi e determinazione delle strategie d'investimento a disposizione
- Formulazione dei principi d'investimento e delle disposizioni per l'attuazione
- Emanazione e modifica del regolamento in materia d'investimenti
- Approvazione di contratti speciali
- Monitoraggio e controllo delle operazioni correnti
- Organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché allestimento della pianificazione finanziaria della fondazione
- Approvazione del conto annuale e del rapporto annuale della fondazione nonché discarico ai membri
Il consiglio di fondazione può istituire un comitato d'investimento, i cui compiti e le cui competenze sono stabiliti nel regolamento in materia d'investimenti.
La competenza di decidere in merito alla stipula o alla disdetta di contratti di adesione viene delegata all’organo di gestione.
Investimenti
Oltre alla strategia d'investimento, la persona assicurata può scegliere a livello di fornitori d'investimenti collettivi. Il destinatario ha la scelta fra differenti strategie d'investimento di tre fornitori d'investimenti collettivi (Fondazione d'investimento Swiss Life, Credit Suisse Fondazione d'investimento risp. Credit Suisse Fondazione d'investimento 2 pilastro, Fondazione UBS per l'investimento del patrimonio di istituti di previdenza per il personale).
Il consiglio di fondazione può sempre modificare i fornitori d'investimenti collettivi.
Ufficio di revisione
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Perito
LCP Libera AG, Zürich

