Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro
Cifre e fatti sulla Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro
Le imprese affiliate alla Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro hanno optato per una fondazione collettiva semiautonoma con investimenti collettivi. Swiss Life si fa interamente carico dei rischi decesso e invalidità. I rischi d'investimento sono assunti dalla fondazione e dalle opere di previdenza a essa affiliate.
Relazione sulla gestione
| Titolo | Dimensioni |
|---|---|
| Geschäftsbericht Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule 2011 | 6 MB |
Ritratto
Panoramica storica
Data di fondazione: 17 marzo 2010
Scopo: Attuazione della previdenza obbligatoria secondo la LPP
Indicazioni generali:
Tipo di copertura dei rischi: Fondazione collettiva semiautonoma. I rischi decesso e invalidità sono completamente coperti presso Swiss Life.
Grado di copertura: Il grado di copertura viene elevato a livello di fondazione e calcolato dalla relazione fra il patrimonio disponibile e il capitale di previdenza necessario, considerando le riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione.
Informazioni attuali al 31 dicembre 2010:
Datori di lavoro affiliati: Al 31 dicembre 2010 non erano né in vigore, né attivi contratti di adesione.
Persone assicurate attive e beneficiari di rendite: nessuna. L'evoluzione può essere illustrata la prima volta con la relazione sulla gestione 2011.
Totale del bilancio: nessuno. L'evoluzione può essere illustrata la prima volta con la relazione sulla gestione 2011.
Consiglio di fondazione
Organigramma
Compiti
Il consiglio di fondazione esegue i compiti della fondazione, nella misura in cui non ne sono responsabili le commissioni amministrative dei singoli datori di lavoro affiliati e nella misura in cui detti compiti non risultano dall'attività di gestione di cui si occupa la fondatrice.
Al consiglio di fondazione incombono in particolare i seguenti compiti:
- Alta direzione della fondazione e impartizione delle direttive necessarie
- Elezione dell’ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale
- Definizione dell’organizzazione della fondazione e dei relativi organi, se la legge e l’atto di fondazione non prevedono altre disposizioni
- Investimenti
- Scelta del gestore patrimoniale
- Formulazione della strategia d'investimento e disposizioni per l'attuazione
- Emanazione e modifica del regolamento in materia d'investimenti
- Approvazione di contratti speciali
- Monitoraggio e controllo delle operazioni correnti
- Organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché allestimento della pianificazione finanziaria della fondazione
- Approvazione del conto annuale e del rapporto annuale della fondazione nonché discarico ai membri
Prodotti
Swiss Life Business Invest
Swiss Life Business Invest Previdenza complementare
Documenti
Documenti relativi alla fondazione
| Titolo | Dimensioni | Data |
|---|---|---|
| Atto di fondazione | 92 kB | Tue Jan 10 15:17:45 CET 2012 |
| Regolamento concernente gli investimenti | 93 kB | Tue Jan 10 15:22:25 CET 2012 |
| Regolamento d'organizzazione del Consiglio di fondazione | 84 kB | Tue Jan 10 15:18:56 CET 2012 |
| Regolamento per determinare gli accontonamenti e le riserve a livello di opera di previdenza | 80 kB | Tue Jan 10 15:22:52 CET 2012 |
| Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro in seno al consiglio di fondazione | 78 kB | Tue Jan 10 15:23:12 CET 2012 |
Investimenti
Investimenti patrimoniali della fondazione
La fondazione gestisce gli investimenti a livello di fondazione. Per l'amministrazione dei patrimoni ha stipulato un accordo contrattuale con un rinomato gestore patrimoniale. L'investimento ha luogo secondo le disposizioni in materia d'investimento della fondazione, più severe rispetto a quelle dell’OPP 2.
Valutazione dei titoli alla data di chiusura del bilancio
La valutazione ha luogo ai valori di mercato.
Limiti d'investimento secondo l'art. 54 segg. OPP 2
L'ente mandatario dell'investimento è tenuto per contratto a rispettare sempre le disposizioni in materia d'investimento, in parte più ampi, applicati dalla fondazione.
Operazioni con derivati
Nel portafoglio della fondazione è possibile effettuare investimenti su derivati, direttamente o indirettamente, tramite strumenti d'investimento collettivi.
| Fascia inferiore | Quota strategica | Fascia superiore | Limiti per categoria secondo l'OPP 2 |
|---|---|---|---|---|
Liquidità | 0% | 1% | 10% |
|
Obbligazioni CHF Svizzera | 7% | 12% | 17% |
|
Obbligazioni CHF Estero | 7% | 12% | 17% |
|
Obbligazioni valute estere Stati, hedged in CHF | 0% | 5% | 10% |
|
| Obbligazioni valute estere imprese, hedged in CHF | 15% | 25% | 35% |
|
Azioni Svizzera | 3% | 6% | 9% |
|
Azioni Estero | 4% | 9% | 14% |
|
| Immobili Svizzera | 20% | 25% | 30% | 30% |
Investimenti alternativi | 0% | 5% | 8% | 15% |
| Totale • di cui azioni • di cui valute estere |
| 100% |
|
|
Grado di copertura
Ufficio di revisione
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Perito
LCP Libera AG, Zürich

