Se i genitori, quando sono ancora in vita, desiderano versare una parte dell’eredità ai figli per finanziare una formazione, l’acquisto di un’abitazione propria o un’attività indipendente si parla di acconto della quota ereditaria. Swiss Life illustra questo concetto e i punti cui prestare attenzione.
Acconto della quota ereditaria: di cosa si tratta?
Se i genitori, quando sono ancora in vita, desiderano sostenere finanziariamente i propri discendenti, possono versare loro in anticipo una parte dell’eredità. Ne è un buon esempio l’acquisto di una proprietà d’abitazioni. Se i figli non dispongono dei mezzi finanziari necessari per realizzare il sogno del vivere in piena libertà di scelta in una casa di proprietà, l’acconto della quota ereditaria può offrire sostegno. Ciò può anche significare che l’immobile dei genitori o un terreno viene trasferito a uno dei figli quando gli stessi genitori sono ancora in vita.
Cosa osservare nel caso dell’acconto della quota ereditaria?
Se state pensando all’eventualità di effettuare un acconto della quota ereditaria, non dovete assolutamente trascurare l’obbligo di collazione che trova applicazione al momento della divisione ereditaria e serve a garantire il trattamento paritario di tutti gli eredi. In particolare trattandosi di immobili, occorre osservare che al momento della divisione ereditaria fa stato il valore di vendita al momento del decesso. Il valore realizzato nel corso del tempo dall’immobile deve, quindi, essere preso in considerazione nell’acconto della quota ereditaria.
È possibile aggirare l’obbligo di collazione?
Sì. Il testatore può rilasciare una dichiarazione esplicita, secondo cui l’acconto della quota ereditaria non dev’essere computato all’eredità. Ma attenzione: ciò non deve violare le porzioni legittime e in determinate circostanze può portare a un contenzioso ereditario.
Qual è la differenza tra acconto della quota ereditaria e donazione?
La donazione è un atto giuridico mediante il quale una persona dispone, mentre è ancora in vita, il trasferimento di un valore patrimoniale a favore di un’altra persona. L’acconto della quota ereditaria viene definito come tutto ciò che il testatore, quando è ancora in vita, attribuisce ai suoi eredi legittimi nell’ambito della futura quota ereditaria. Sono definite donazioni le liberalità agli eredi senza obbligo di computo nonché a terzi. In caso di liberalità finanziarie dei genitori a a favore dei discendenti si parte generalmente dal principio che si tratta di un acconto della quota ereditaria soggetto all’obbligo di compensazione, a meno che quest’ultimo non sia stato esplicitamente escluso. Ciò non deve, tuttavia, violare la porzione legittima degli altri eredi.
Esiste un’alternativa all’acconto della quota ereditaria e alla donazione?
Una terza possibilità per aiutare i discendenti quando si è ancora in vita è il prestito. Mentre in caso di acconto della quota ereditaria e di donazione il denaro passa alla sostanza dei figli, in caso di prestito esso, come avere, rimane nella sostanza dei genitori. Pertanto, sostanza ed eventuali interessi sono imponibili a carico dei genitori. I figli possono invece dedurre il debito e gli interessi dalla sostanza e dal reddito imponibili.
Devo dichiarare un acconto della quota ereditaria / una donazione?
Gli acconti della quota ereditaria e le donazioni sono assoggettati all’imposta di donazione. Di norma il destinatario è responsabile della dichiarazione e del pagamento. Le aliquote d’imposta e le regolamentazioni relative all’imposta sulle successioni e donazioni sono disciplinate a livello cantonale. Per l’imposizione e il luogo di versamento dell’imposta è determinante il Cantone di domicilio del donatore o del testatore, eccezion fatta per i fondi (legge secondo il luogo in cui si trovano).
Buone notizie: attualmente i coniugi e i discendenti sono esenti dall’imposta di successione in quasi tutti i Cantoni.
Per l’acconto della quota ereditaria occorre stipulare un contratto?
In linea di principio no. Anche un accordo orale è teoricamente sufficiente. Ciononostante è opportuno fissare per iscritto l’acconto della quota ereditaria, in modo da disporre di una prova.
Eccezione: in caso di trasferimento di un immobile è indispensabile allestire un contratto autenticato con atto pubblico.
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