Che sia per realizzare il sogno di un’abitazione propria, finanziare una formazione o lanciarsi in un’attività indipendente, talvolta i genitori decidono di versare ai figli parte della futura eredità mentre sono ancora in vita. In questo caso si parla di «acconto della quota ereditaria». In questo articolo vi mostriamo cosa significa esattamente e a cosa prestare attenzione.

Acconto della quota ereditaria: di cosa si tratta?

Se i genitori, quando sono ancora in vita, desiderano sostenere finanziariamente i propri discendenti, possono versare loro un anticipo sull’eredità. Il cosiddetto «acconto della quota ereditaria» è tutto ciò che il testatore o la testatrice, quando è in vita, attribuisce ai legittimi eredi detraendolo dalla futura quota ereditaria.

Prendiamo ad esempio l’acquisto di una proprietà d’abitazioni. Se i figli non dispongono dei mezzi finanziari necessari per realizzare il sogno di vivere in piena libertà di scelta in una casa di proprietà, l’acconto della quota ereditaria può venire loro in aiuto. A volte si decide di trasferire ai figli anche l’immobile o un terreno di proprietà dei genitori mentre questi sono ancora in vita.

A cosa bisogna prestare attenzione quando si opta per un acconto della quota ereditaria?

Se state riflettendo sull’eventualità di versare o farvi versare un acconto della quota ereditaria, non dovete dimenticare l’obbligo di collazione. Per obbligo di collazione si intende l’obbligo legale secondo cui, al subentrare della successione, i valori patrimoniali trasferiti ai legittimi eredi tramite acconto della quota ereditaria devono essere compensati al fine di garantire il trattamento paritario di tutti gli eredi.

Soprattutto quando c’è in gioco un immobile bisogna tenere a mente che al momento della divisione ereditaria fa stato il valore venale al momento del decesso. Se, nel corso del tempo, il valore dell’immobile è aumentato per via del contesto congiunturale, bisognerà compensare il prelievo anticipato della quota ereditaria. Ciò può comportare un onere finanziario non indifferente.

È possibile aggirare l’obbligo di collazione?

Sì. Il testatore o la testatrice può rilasciare una dichiarazione esplicita secondo cui l’acconto della quota ereditaria o l’eventuale plusvalore subentrato dopo il trasferimento di proprietà non possono essere detratti dall’eredità finale. Ma attenzione: questo accordo non può ledere le porzioni legittime degli altri eredi e potrebbe rapidamente degenerare in contenziosi sull’eredità.

Qual è la differenza tra acconto della quota ereditaria e donazione?

La donazione è un atto giuridico mediante il quale una persona dispone, mentre è ancora in vita, il trasferimento di un valore patrimoniale a favore di un’altra persona. Sono definite donazioni le liberalità senza obbligo di collazione agli eredi e a terzi.

In generale, in caso di liberalità finanziarie dei genitori a favore dei discendenti si suppone che si tratti di un acconto della quota ereditaria soggetto all’obbligo di collazione, a meno che quest’ultimo non sia stato esplicitamente escluso. Ciò non può, tuttavia, violare la porzione legittima degli altri eredi.

Ci sono alternative all’acconto della quota ereditaria e alla donazione?

Un’altra possibilità per aiutare i discendenti quando si è ancora in vita è il prestito. Mentre in caso di acconto della quota ereditaria e di donazione i valori patrimoniali passano alla sostanza dei figli, un prestito rimane nella sostanza dei genitori sotto forma di credito. Il prestito ed eventuali proventi da interessi sono soggetti a imposizione fiscale per i genitori.

I figli, dal canto loro, possono dedurre dalle imposte il debito e gli interessi, ove convenuto. Se ai discendenti vengono concessi prestiti e se si presume che in futuro non verranno restituiti (o non sarà possibile restituirli), al momento della successione ereditaria questi verrebbero detratti come un prelievo anticipato. Anche in questo caso bisogna ponderare accuratamente l’eventualità di una compensazione o di una violazione delle porzioni legittime.

L’acconto della quota ereditaria e la donazione sono imponibili?

Gli acconti della quota ereditaria e le donazioni sono assoggettati all’imposta di donazione. Di norma, la dichiarazione e il pagamento delle imposte sono una responsabilità del destinatario o della destinataria. Le aliquote d’imposta e le regolamentazioni relative all’imposta sulle successioni e donazioni sono disciplinate a livello cantonale. Determinante per l’imposizione e per il luogo di versamento dell’imposta è il Cantone di domicilio del donatore / della donatrice e del testatore / della testatrice. Ciò non vale, tuttavia, per la proprietà fondiaria, in cui è determinante l’ubicazione del fondo.

C’è una buona notizia: oggi coniugi e discendenti sono esenti dall’imposta di donazione e di successione in quasi tutti i Cantoni.

Per l’acconto della quota ereditaria occorre stipulare un contratto?

In teoria no. Dal punto di vista giuridico, è possibile trasferire valori patrimoniali anche con un mero accordo verbale. Ciononostante, è opportuno fissare l’acconto della quota ereditaria per iscritto, in modo da disporre di prove ed evitare future controversie riguardanti l’eredità.

Fa eccezione il trasferimento di proprietà immobiliare, per il quale è indispensabile stipulare un atto pubblico autenticato da un notaio.

Cosa succede se nella terza età il donatore o la donatrice si trova in difficoltà finanziarie?

Se nella terza età i donatori hanno improvvisamente bisogno di sostegno finanziario, gli acconti della quota ereditaria o le donazioni effettuate in precedenza possono comportare l’eliminazione o quantomeno una riduzione delle prestazioni complementari.

Le donazioni o gli acconti della quota ereditaria vengono computati illimitatamente per valutare il diritto a prestazioni complementari rispetto al patrimonio disponibile. Tuttavia, quanto più tempo è trascorso dalla donazione o dal versamento dell’acconto della quota ereditaria, tanto minore è il loro peso nel calcolo. Per ogni anno a partire dall’avvenuto trasferimento di patrimonio, dal totale di tutte le donazioni o tutte le anticipazioni di eredità effettuate vengono dedotti 10 000 franchi, che quindi non fanno più parte del patrimonio disponibile.

Un consiglio: se prevedete di versare (o farvi versare) un acconto della quota ereditaria o una donazione, analizzate a tutti i costi il vostro budget e la vostra situazione reddituale e patrimoniale, dopodiché considerate cosa potrebbe accadere in differenti scenari.

Incertezze?

Se siete ancora incerti sul da farsi, richiedete una consulenza alle nostre esperte e ai nostri esperti.

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