State pianificando di lasciare l’impresa ma non avete un nuovo datore di lavoro? In tal caso dovete trasferire i fondi della cassa pensioni risparmiati su un cosiddetto conto di libero passaggio. Swiss Life risponde alle principali domande sull’argomento.

Cos’è il conto di libero passaggio?

Il conto di libero passaggio serve alla vostra previdenza professionale, il secondo pilastro del sistema sociale svizzero  LPP. Se, per vari motivi, lasciate un’impresa, ma non avete un nuovo datore di lavoro, i fondi della cassa pensioni finora risparmiati vengono trasferiti su un conto di libero passaggio. Potete considerarlo una specie di parcheggio in cui il vostro avere di vecchiaia personale è parcheggiato fino a quando non avrete un nuovo datore di lavoro. 

A cosa serve il conto di libero passaggio?

Secondo la legge, i fondi della cassa pensioni già versati devono rimanere nel ciclo previdenziale. Dopo l’uscita dall’impresa, quindi, non potete disporre del denaro, ma dovete versarlo su un conto di libero passaggio di vostra scelta.

Cos’è una fondazione di libero passaggio?

La fondazione di libero passaggio è l’istituzione di una banca o di un’assicurazione che investe e gestisce le vostre prestazioni di libero passaggio. Nell’ambito dell’assicurazione professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità essa serve, quindi, al mantenimento della vostra copertura previdenziale obbligatoria ed extraobbligatoria e, a tale scopo, prende in consegna il vostro avere di previdenza.

Quando ho bisogno di un conto di libero passaggio?

Che si tratti di disoccupazione, pausa lavorativa, soggiorno all’estero, perfezionamento professionale o maternità: se lasciate un’impresa, lasciate l’attuale cassa pensioni ed è necessaria una soluzione di libero passaggio. 

Come aprire un conto di libero passaggio?

Se lasciate un’impresa, siete voi stessi responsabili dell’apertura del conto di libero passaggio. Se non provvedete all’apertura, dopo un determinato periodo il vostro avere di vecchiaia personale viene depositato automaticamente presso l’istituzione di previdenza nazionale “Fondazione istituto collettore”. 

Per aprire un conto di libero passaggio potete rivolgervi direttamente alla banca o all’istituto finanziario di vostra scelta. Potete decidere in piena libertà di scelta qual è l’offerente che fa al caso vostro. La maggior parte degli istituti offre il proprio servizio online. Se non siete sicuri, vi consigliamo un precedente colloquio di consulenza.

Cosa faccio se ho un nuovo datore di lavoro?

Se dopo una pausa riprendete un’attività professionale, il denaro depositato sul conto di libero passaggio deve confluire nella cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. Il conto di libero passaggio viene sciolto.

Cosa succede con il mio conto di libero passaggio in caso di decesso?

Dopo il decesso l’avere di libero passaggio del titolare del conto passa alle persone riportate qui di seguito in questo preciso ordine. In assenza di una persona del 1° gruppo, l'avere passa alle persone del 2° gruppo ecc. Se nel medesimo gruppo esistono più beneficiari, il capitale viene suddiviso uniformemente:

  1. coniuge / partner registrato; figli minorenni; figli in formazione d’età inferiore ai 25 anni
  2. persone assistite in misura considerevole dal titolare del conto; persona che negli ultimi cinque anni prima del decesso ha convissuto ininterrottamente con il titolare del conto; persone che devono provvedere al    sostentamento di uno o più figli in comune
  3. figli maggiorenni con formazione conclusa; genitori, fratelli e sorelle
  4. altri eredi legittimi secondo il certificato ereditario, ad esclusione degli enti pubblici

Quanti conti di libero passaggio sono ammessi?

Potete trasferire la vostra prestazione di libero passaggio a due fondazioni di libero passaggio al massimo. Due conti presso la stessa fondazione non sono ammessi. Il vantaggio dello splitting è che, in caso di fallimento della banca, riducete il rischio di perdita. Vogliate osservare che non potete effettuare uno splitting a posteriori del vostro avere di libero passaggio.

Quando posso farmi versare le prestazioni di libero passaggio?

Fino al pensionamento ordinario il vostro avere di libero passaggio risparmiato è bloccato. Vi sono, tuttavia, alcuni casi eccezionali in cui il versamento è possibile già prima: 

  • Pensionamento anticipato (possibile cinque anni prima del pensionamento ordinario)
  • Riscossione di una rendita intera d’invalidità
  • Avvio di un’attività indipendente esercitata a titolo principale
  • Importi esigui (se l’attuale prestazione di libero passaggio è inferiore al vostro contributo annuo personale)
  • Partenza definitiva dalla Svizzera secondo le direttive in vigore della Legge sul libero passaggio (LFLP)
  • Acquisto di una proprietà d’abitazioni a uso proprio

Posso investire la mia prestazione di libero passaggio in titoli?

Sì. Attualmente il tasso d’interesse dei grandi istituti finanziari svizzeri è al minimo. Chi mira a un orizzonte d’investimento più lungo, dovrebbe quindi riflettere sull’investimento del capitale della cassa pensioni in fondi.

Oltre al classico conto di libero passaggio, gran parte degli offerenti propone soluzioni in titoli. Il vantaggio: molto probabilmente il rendimento è più elevato rispetto a una soluzione classica. Lo svantaggio: dovete accettare rischi di oscillazione. Al fine di investire in modo proficuo il vostro avere di libero passaggio, nel migliore dei casi assumete un orizzonte d’investimento di vari anni. In genere vale la pena investire in azioni a partire da un orizzonte di tre anni.

Conto / Deposito di libero passaggio Swiss Life

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crediti fotografici: Unsplash, Thom Milkovic

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