Il sistema svizzero della previdenza per la vecchiaia poggia su tre pilastri. I pilastri – AVS, AI e prestazioni complementari, cassa pensioni e previdenza privata – sono tesi a garantire libertà di scelta e sicurezza finanziaria nella terza età. Ma come funziona esattamente la previdenza per la vecchiaia? Cosa si cela dietro i singoli pilastri? Ecco una panoramica e alcuni consigli preziosi.

Cos’è il sistema dei tre pilastri in Svizzera?

Il sistema dei tre pilastri della Svizzera è costituito dalla previdenza svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Il sistema è concepito per rispondere alle esigenze delle diverse fasce della popolazione e per coprire in modo ottimale rischi quali vecchiaia, decesso e invalidità.
I tre pilastri hanno compiti diversi e sono disciplinati in modo diverso.

Un infografico illustra tre colonne, che stanno per i tre pilastri della previdenza per la vecchiaia svizzera. Sulle colonne sono indicate le prestazioni e i dettagli relativi a ciascuno dei tre pilastri.
Un infografico illustra tre colonne, che stanno per i tre pilastri della previdenza per la vecchiaia svizzera. Sulle colonne sono indicate le prestazioni e i dettagli relativi a ciascuno dei tre pilastri.

Primo pilastro: la previdenza statale (AVS/AI/PC)

Il primo pilastro è costituito dalla previdenza statale. Essa comprende l’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI) e le prestazioni complementari (PC). L’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità serve a garantire il minimo esistenziale nella vecchiaia e in caso d’invalidità e a sostenere i superstiti (vedove/i e orfane/i) mediante le rendite per i superstiti. Le prestazioni complementari subentrano nel caso in cui le rendite, unitamente all’eventuale reddito, non siano sufficienti a coprire il costo della vita.

Obbligo di contribuzione ed età di pensionamento

Tutte le persone che abitano o lavorano in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente presso l’AVS. Di regola l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e dura fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Se una persona esercita un’attività lucrativa già prima del compimento dei 20 anni, l’obbligo di contribuzione inizia già il 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni. L’obbligo termina, in linea di massima, con il raggiungimento dell’età di riferimento AVS, ma permane se una persona continua a esercitare un’attività lucrativa dopo aver raggiunto tale età. Per i beneficiari di rendite esercitanti un’attività lucrativa è possibile rinunciare alla franchigia di 1400 franchi al mese o di 16 800 franchi all’anno per aumentare la rendita AVS.

Attualmente l’età AVS è di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini. Con la riforma AVS 21, nel 2028 verrà introdotta un’età di riferimento unitaria di 65 anni per entrambi i sessi. Il versamento della rendita AVS, tuttavia, non avviene automaticamente, ma deve essere richiesto. Per avere una stima dell’ammontare della rendita, è possibile richiedere un calcolo della rendita futura presso la cassa di compensazione cantonale.

Lacune dei contributi AVS

Se non avete versato ogni anno i contributi AVS, riceverete una rendita inferiore. Per ogni anno in cui non sono stati versati contributi all’AVS, la rendita diminuisce di 1/44. Ordinate un estratto conto presso la vostra cassa di compensazione dell’AVS e verificate se vi sono lacune contributive nel vostro conto individuale (CI).

Finanziamento del primo pilastro

Le varie prestazioni del primo pilastro vengono finanziate in modo diverso:

  • AVS e AI: queste prestazioni sono finanziate secondo un sistema di ripartizione. Ciò significa che i contributi salariali delle persone esercitanti un’attività lucrativa e dei loro datori di lavoro confluiscono direttamente nel pagamento delle rendite in corso.
  • Prestazioni complementari (PC): le prestazioni complementari vengono finanziate direttamente con il denaro proveniente dalle imposte di Confederazione e Cantoni.

Importante: l’ammontare della rendita AVS può variare a seconda del periodo di contribuzione e del reddito. In caso di incertezze può essere d’aiuto il calcolo della rendita futura presso la cassa di compensazione cantonale.

Secondo pilastro: la previdenza professionale (cassa pensioni)

Il secondo pilastro è costituito dalla previdenza professionale ed è una copertura per la vecchiaia, in caso di invalidità o decesso per persone assicurate e persone a carico. Concretamente, per previdenza professionale si intende la cassa pensioni. Insieme alle prestazioni del primo pilastro, il secondo pilastro deve permettere di mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale.

Obbligo di contribuzione

La contribuzione per la previdenza professionale è obbligatoria per la maggior parte delle persone esercitanti un’attività lucrativa. L’obbligo sussiste per le persone che soddisfano le seguenti condizioni:

  • Sono soggette all’AVS, ovvero già assicurate nel 1° pilastro.
  • Hanno almeno 17 anni e non hanno ancora raggiunto l’età di pensionamento prevista dalla legge. A partire dal 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni sono assicurate contro l’invalidità e il decesso. A partire dal 1° gennaio dopo il compimento dei 24 anni sono assicurate anche per le prestazioni di vecchiaia.
  • Il loro salario annuo supera i zweite-saeule-minimum-jahreslohn.

Il dipendente e il datore di lavoro devono pagare in parti uguali i contributi destinati al secondo pilastro. L’ammontare dipende dal salario, dall’età e dal piano di previdenza del datore di lavoro.

Una tabella mostra la deduzione LPP per le quattro categorie d’età: dai 25 ai 34 anni la deduzione è del 7%, dai 35 ai 44 anni del 10%, dai 45 ai 54 anni del 15% e dai 55 ai 65 anni del 18%.
Una tabella mostra la deduzione LPP per le quattro categorie d’età: dai 25 ai 34 anni la deduzione è del 7%, dai 35 ai 44 anni del 10%, dai 45 ai 54 anni del 15% e dai 55 ai 65 anni del 18%.

Se siete indipendenti e decidete di versare contributi LPP facoltativi, potete informarvi sul procedimento presso un istituto di previdenza di vostra scelta.

Versamento della rendita LPP

L’avere della cassa pensioni può essere percepito in diversi modi: sotto forma di rendita vitalizia, di liquidazione in capitale unica o come combinazione delle due soluzioni. Il versamento è possibile non appena si raggiunge l’età di riferimento legale di 65 anni*. In ogni caso è determinante l’attuale regolamento della relativa cassa pensioni.                                                                                                                               
 * Sono escluse le classi di transizione 1961-1963 per le donne, che, a seguito della riforma dell’AVS, subiranno un innalzamento progressivo dell’età di riferimento a 65 anni.

 

Liquidazione in capitale o rendita vitalizia?

Vi illustriamo vantaggi e svantaggi:

Finanziamento del secondo pilastro

A differenza del primo pilastro, la previdenza professionale viene finanziata secondo un sistema di capitalizzazione. Ciò significa che ognuno risparmia per sé una propria rendita. I contributi versati da ciascuna persona vengono investiti sul mercato dei capitali e ridistribuiti con gli interessi alla fine del periodo assicurativo. Nel certificato di previdenza viene indicato l’ammontare della rendita di vecchiaia. All’inizio dell’anno le casse pensioni inviano un estratto aggiornato del certificato di previdenza. Gli importi ivi riportati devono, tuttavia, essere considerati «provvisori». Fattori come l’evoluzione dei salari, il grado di occupazione, l’aliquota di conversione, gli interessi ecc. influenzano l’ammontare dei contributi.

Terzo pilastro: la previdenza privata

Il terzo pilastro è la previdenza privata che permette agli abitanti della Svizzera di colmare le lacune previdenziali e risparmiare in modo mirato per la vecchiaia. Di regola le rendite dell’AVS e della cassa pensioni coprono circa il 60% dell’ultimo salario. La lacuna che ne deriva può essere ridotta con la previdenza privata. La pratica insegna che l’80-90% dell’ultimo reddito costituisce il fabbisogno durante il pensionamento.

Il terzo pilastro si suddivide in previdenza vincolata (pilastro 3a) e previdenza libera (pilastro 3b).
Pilastro 3a: previdenza vincolata con massimali annui e agevolazioni fiscali per la relativa durata
Pilastro 3b: previdenza libera senza limitazioni e agevolazioni fiscali al momento del versamento

I prodotti della previdenza vincolata 3a vengono offerti da banche, assicurazioni e istituti di previdenza. Banche e istituti di previdenza offrono questi prodotti sotto forma di soluzioni conto 3a o di soluzioni 3a incentrate in titoli. Nel caso delle assicurazioni si tratta di cosiddette polizze miste 3a. Di regola, queste polizze abbinano la previdenza per la vecchiaia con una parte di rischio: una parte del premio annuo viene investita in un conto di vecchiaia, mentre l’altra parte serve a coprire i casi di esonero dal pagamento dei premi, decesso o invalidità.

Obbligo di contribuzione

I versamenti nel terzo pilastro non sono obbligatori. Si tratta di una previdenza individuale e privata, facoltativa. I versamenti sono possibili fintantoché si è soggetti all’AVS.
Ogni anno è possibile versare un importo massimo nel pilastro 3a. Per i dipendenti questo importo ammonta a abzug-3a. Le persone con un reddito molto basso (al di sotto della soglia d’accesso) o gli indipendenti senza secondo pilastro possono versare fino al 20% del reddito e al massimo abzug-3a-selbststaendige. Soprattutto per gli indipendenti il terzo pilastro è una buona opportunità per risparmiare per la vecchiaia.

Finanziamento

Il finanziamento del terzo pilastro avviene mediante versamenti individuali effettuati dalla persona assicurata.

Vantaggi fiscali e versamento

Il pilastro 3a offre agevolazioni fiscali: gli importi annui versati sono deducibili dal reddito imponibile fino a un limite stabilito dalla legge. Ciò riduce le imposte e, al contempo, crea un incentivo a investire nella previdenza per la vecchiaia.

Il versamento del pilastro 3a avviene al più presto cinque anni prima dell’età di pensionamento prevista per legge. In casi particolari il versamento è possibile anche prima, per esempio per il finanziamento di una proprietà d’abitazioni, in caso di trasferimento all’estero o di avvio di un’attività lucrativa indipendente. Il versamento viene tassato separatamente dal rimanente reddito a un’aliquota d’imposta ridotta.

Per quanto riguarda il pilastro 3b ci sono meno limitazioni. Nella maggior parte dei casi i premi di un’assicurazione sulla vita 3b non possono essere dedotti dal reddito imponibile, mentre il versamento di un’assicurazione sulla vita 3b è esentasse.
 

Perché il sistema dei tre pilastri è così importante?

Il sistema dei tre pilastri garantisce la stabilità finanziaria in Svizzera e permette alle persone di vivere la propria vita in piena libertà di scelta finanziaria anche nella terza età. L’abbinamento fra previdenza statale, professionale e privata offre una copertura completa e permette a tutti di occuparsi per tempo e in modo mirato della propria previdenza.
 

Consigli per la pianificazione previdenziale individuale

  1. Analisi dell’attuale situazione finanziaria: il primo passo è avere una panoramica chiara dei diritti alla rendita da AVS e cassa pensioni.
  2. Colmare per tempo le lacune previdenziali: è bene riflettere su come colmare un’eventuale lacuna previdenziale con il pilastro 3a. 
  3. Vantaggi fiscali: i contributi nel pilastro 3a riducono l’onere fiscale e, al contempo, creano capitale per il futuro.
  4. Verifiche regolari: è consigliabile adeguare regolarmente i piani di previdenza, soprattutto in caso di modifiche del reddito o dopo un cambio di professione.

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