Ogni anno migliaia di svizzere e svizzeri decidono di trasferirsi all’estero. I motivi sono molteplici: amore, carriera, voglia di avventura o sogno di un nuovo inizio in piena libertà di scelta. Tuttavia, tra l’entusiasmo e i preparativi, un aspetto importante viene spesso trascurato: la previdenza. Abbiamo riassunto i principali consigli per gestire al meglio la vostra cassa pensioni e pianificare altri aspetti previdenziali in caso di espatrio.

Svizzere e svizzeri sono attratti soprattutto da Paesi quali Francia, Germania e Stati Uniti. Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), nel 2022 circa 800 000 cittadine e cittadini svizzeri vivevano all’estero. L’avventura dell’espatrio va però studiata nei dettagli. Soprattutto, non bisogna trascurare la situazione previdenziale personale.

Assicurazioni obbligatorie in caso di espatrio dalla Svizzera

Prima di avventurarsi verso un nuovo inizio in un nuovo Paese è bene considerare alcuni fattori quali obblighi di dichiarazione, formalità doganali, doveri di servizio o questioni fiscali. Se intendete lasciare la Svizzera, vi spieghiamo quanto c’è da sapere in materia di sicurezza sociale.

Assicurazione malattie

Una volta lasciata la Svizzera, viene meno l’obbligo di avere un’assicurazione di base presso una cassa malati svizzera. Fanno eccezione le beneficiarie e i beneficiari di una rendita AVS e le persone che percepiscono una rendita AI o un’indennità giornaliera AD, se si trasferiscono in un Paese dell’UE o dell’AELS.
Alcune assicurazioni malattie svizzere offrono un’assicurazione malattie specifica alle persone che lasciano la Svizzera. Questa può essere un’opzione utile per continuare ad avere un’assicurazione malattie che soddisfi le proprie esigenze. Tuttavia, le persone che esercitano un’attività lucrativa all’estero sono tenute a stipulare un’assicurazione sanitaria nel rispettivo Paese di lavoro. (A eccezione dei frontalieri, i quali hanno diritto di opzione).

La situazione cambia per i pensionati: se percepiscono una rendita dalla Svizzera e vivono in un Paese UE/AELS, di regola rimangono assicurati contro le malattie in Svizzera. In alcuni Paesi dell’UE esiste comunque il diritto di scelta, che consente a pensionate e pensionati di scegliere se optare per l’assicurazione sanitaria nel Paese di destinazione.

Assicurazione contro gli infortuni

Se vi recate temporaneamente all’estero per conto di un’azienda svizzera, rimanete assicurati contro gli infortuni per un massimo di due anni. In alcuni Paesi anche fino a sei anni. A seguito dell’abbandono del posto di lavoro in Svizzera, la copertura assicurativa per gli infortuni, professionali e non, termina dopo 31 giorni, a meno che non venga prolungata al massimo fino a 180 giorni tramite un’assicurazione per accordo. In caso di espatrio, si applicano le disposizioni del relativo Paese di lavoro o di domicilio.

Assicurazione contro la disoccupazione

Emigranti: non appena avete lasciato la Svizzera, il vostro diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione erogate in questo Paese si estingue. In base agli accordi bilaterali è però possibile computare negli Stati UE/AELS i periodi di contribuzione compiuti. L’esportazione di prestazioni può essere garantita al massimo per tre mesi e va richiesta all’URC. È il caso, però, solo se le persone che emigrano cercano un lavoro all’estero.

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Previdenza per la vecchiaia

Il sistema svizzero dei tre pilastri costituisce la colonna portante della previdenza per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti. È composto dalla previdenza statale (1° pilastro) per coprire il fabbisogno vitale, dalla previdenza professionale (2° pilastro) per garantire il mantenimento del precedente tenore di vita durante la terza età e dalla previdenza privata (3° pilastro) per le esigenze supplementari individuali. Questa struttura assicura integralmente i rischi vita e garantisce la dovuta sicurezza finanziaria.

Primo pilastro: assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI)

Chi vive e lavora in Svizzera versa contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Queste assicurazioni offrono sicurezza finanziaria nella terza età e in caso di decesso o invalidità.

Se espatriate e svolgete un’attività lucrativa nel Paese di destinazione, di regola ricevete una rendita parziale sia dal Paese ospitante che dalla Svizzera. Ciò significa che avete diritto a versamenti di rendite da quei Paesi in cui avete lavorato. I versamenti delle rendite dipendono dai rispettivi periodi di contribuzione e dalle regolamentazioni del caso.

Se, ad esempio, avete esercitato un’attività lucrativa in Svizzera per dieci anni versando i dovuti contributi AVS, dalla Svizzera riceverete una rendita parziale.

Diversa è la situazione in caso di emigrazione senza attività lucrativa. In questo caso possono sorgere lacune contributive, dato che in Svizzera non vengono versati ulteriori contributi per l’assicurazione di rendite. Tali lacune possono incidere negativamente sull’ammontare delle future prestazioni di rendita e dovrebbero quindi essere assolutamente considerate al momento della pianificazione di un trasferimento all’estero. È tuttavia possibile continuare a versare i contributi AVS a titolo facoltativo. Per saperne di più cliccare qui: Aderire all’AVS/AI facoltativa (admin.ch).

La copertura delle assicurazioni sociali varia a seconda della situazione individuale, della cittadinanza e del Paese di destinazione dell’emigrazione o del distacco lavorativo.

Trasferimento in Stati UE/AELS:

Le persone che si trasferiscono in uno Stato dell’UE o dell’AELS per esercitare un’attività lucrativa sono assoggettate al sistema di assicurazione sociale del nuovo Stato di domicilio.

Assicurazione facoltativa AVS/AI:

A determinate condizioni, gli emigranti che non si trasferiscono in uno Stato UE/AELS possono assicurarsi facoltativamente presso l’AVS/AI (Cassa svizzera di compensazione) a Ginevra.

Diritto alla rendita per pensionate e pensionati:

Le pensionate e i pensionati hanno diritto a una rendita se hanno versato contributi AVS almeno per un anno e si trasferiscono in un Paese con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale.

Secondo pilastro: la previdenza professionale

La previdenza professionale viene anche chiamata cassa pensioni. A seconda del Paese di destinazione e del regolamento dell’istituto di previdenza, al momento dell’espatrio si applicano regole diverse al capitale del secondo pilastro.

Prima del pensionamento:

● Gli emigranti che optano per un Paese al di fuori dell’UE/AELS hanno la possibilità di prelevare l’intero avere della cassa pensioni.
● Le persone domiciliate nell’UE/AELS rimangono assicurate per i rischi di decesso, invalidità e vecchiaia, ma possono farsi versare solo la parte sovraobbligatoria dell’avere della cassa pensioni. Il capitale residuo viene trasferito su un conto o deposito di libero passaggio e può essere prelevato al più presto cinque anni prima dell’età di pensionamento ordinaria.

Al momento del pensionamento:

● Per legge, per la cassa pensioni è possibile andare in pensione al più presto dai 58 anni. Un aspetto che può comunque variare a seconda del regolamento della cassa. A partire da quel momento, l’avere accumulato può essere percepito sotto forma di capitale o sotto forma di rendita mensile, a prescindere da dove è domiciliata la persona.

Dopo il pensionamento:

● Una volta scelta la forma di versamento (capitale, rendita o una combinazione delle due), questa non può più essere modificata. Si consiglia di contattare la cassa pensioni prima dell’espatrio per chiarire le disposizioni specifiche. Per il versamento integrale è necessaria la prova del trasferimento di domicilio al di fuori della Svizzera.

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Terzo pilastro: la previdenza privata

Se lasciate la Svizzera, avete la possibilità di riscuotere il capitale risparmiato dal pilastro 3a, a prescindere dal Paese in cui vi trasferite. È importante che il versamento avvenga solo dopo la notifica ufficiale della partenza dalla Svizzera e la registrazione nel nuovo Paese di domicilio. Inoltre si applica un’imposta alla fonte, che varia a seconda del Cantone.

Le persone che decidono di riscuotere il capitale di previdenza prima dell’espatrio devono considerare che questo importo è imponibile separatamente dal resto del reddito. Di regola, ciò comporta un onere fiscale più elevato rispetto all’imposta alla fonte.


Riflessioni strategiche sul pilastro 3a in caso di emigrazione

Si raccomanda di esaminare attentamente le conseguenze fiscali del prelievo anticipato ed eventualmente di richiedere una consulenza fiscale, in modo da compiere la scelta giusta a seconda della propria situazione individuale. Inoltre, una pianificazione tempestiva può contribuire ad attenuare eventuali svantaggi finanziari e a facilitare il trasferimento all’estero. Il momento del prelievo dell’avere del pilastro 3a dovrebbe quindi essere attentamente ponderato, così da ottimizzare l’onere fiscale e massimizzare i vantaggi finanziari.

Domande frequenti sull’espatrio

Se vi trasferite all’estero, a determinate condizioni potete prelevare l’avere della cassa pensioni. Al di fuori dell’UE/AELS è possibile il versamento dell’intera somma, all’interno dell’UE/AELS solo della parte sovraobbligatoria.

Dovete notificare la partenza al vostro comune di domicilio, informare tutte le assicurazioni interessate ed eventualmente prelevare l’avere della cassa pensioni e del pilastro 3a.

La rendita AVS non viene ridotta direttamente se si vive all’estero. La rendita viene versata in base ai diritti acquisiti in Svizzera, pertanto è possibile che non sia stato raggiunto il periodo di contribuzione completo di 44 anni. In tal caso, la rendita versata dalla Svizzera risulterebbe inferiore.

No, in caso di trasferimento definitivo all’estero viene meno anche l’assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera. Sono previste eccezioni per determinati gruppi di persone in caso di trasferimento in un Paese dell’UE/AELS o per i frontalieri, che hanno diritto di opzione. Ciò riguarda solo singoli Stati direttamente confinanti con la Svizzera.

La rendita AVS può essere versata interamente una tantum se non è stato ancora versato un intero anno di contribuzione. In caso contrario, sarà versata sotto forma di rendita mensile.

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