Vi assistiamo nel finanziamento della vostra abitazione propria e vi mostriamo quale deve essere il rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi e come accumulare il capitale proprio sufficiente per l’acquisto dell’immobile dei vostri sogni.

Come permettervi l’immobile dei vostri sogni

Per l’acquisto di una casa o di un appartamento il rapporto tra capitale proprio e di terzi deve essere equilibrato. Inoltre deve essere garantita la sostenibilità nel lungo periodo, in modo da poter restare tutto il tempo che si vuole fra le proprie quattro mura.
 

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Tre punti importanti per il finanziamento di una casa o di un appartamento

1. Capitale proprio: il capitale di cui si dispone deve ammontare almeno al 20% del prezzo dell’immobile da acquistare. 2. Capitale di terzi: il capitale di terzi (ipoteca) può costituire al massimo l’80% del prezzo dell’immobile da acquistare. 3. Sostenibilità finanziaria: dopo l’acquisto l’immobile comincia a richiedere spese ricorrenti, che dovrete essere in grado di sostenere nel lungo periodo.

Esempio di finanziamento dell’abitazione propria

Se acquistate un’abitazione del valore di 1 milione di franchi, l’ipoteca non può superare l’80% del prezzo d’acquisto, quindi 800 000 franchi. Il restante 20% deve essere finanziato con fondi propri. Vi rientrano, ad esempio, risparmi su conti bancari, patrimonio azionario, prelievi anticipati dalla cassa pensioni, capitale dal terzo pilastro o acconti della quota ereditaria e donazioni.

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Quali sono le possibilità di finanziamento

Per realizzare il sogno di un’abitazione propria vi occorre il giusto mix tra capitale proprio e capitale di terzi. Per il finanziamento possono essere utilizzati i seguenti elementi:

Ipoteca

Capitale proprio

  • Conto e avere di risparmio propri
  • Prelievi anticipati dalla cassa pensioni o costituzione in pegno di capitale della cassa pensioni
  • Prelievo di capitale da polizze di assicurazione sulla vita (terzo pilastro) o deposito a titolo di garanzia
  • Acconto della quota ereditaria o donazione
     

Spesso gli averi sul conto bancario o sul deposito titoli non sono sufficienti per acquistare un immobile. Vi sono però altri strumenti finanziari a cui ricorrere e che rientrano nel capitale proprio.

Previdenza individuale con il terzo pilastro

Pilastro 3a (previdenza vincolata)
È possibile utilizzare i capitali depositati nel terzo pilastro per finanziare l’acquisto, il rinnovo o la ristrutturazione dell’abitazione propria e per l’ammortamento di un’ipoteca in essere. Per finanziare la casa di proprietà è possibile scegliere se prelevare anticipatamente o costituire in pegno i capitali depositati nel pilastro 3a. Tenete presente tuttavia che si può intervenire sul pilastro 3a soltanto una volta ogni cinque anni ai fini della promozione della proprietà d’abitazioni (PPA). Ai sensi di tale regolamentazione i coniugi o i partner registrati sono considerati singolarmente, in quanto hanno diritto al capitale in modo indipendente l’uno dall’altro.

Pilastro 3b (previdenza libera)
La previdenza libera (pilastro 3b, anche denominata previdenza per la vecchiaia non vincolata) è una soluzione previdenziale privata volta a colmare le lacune tra la rendita della cassa pensioni e il denaro necessario per mantenere il tenore di vita abituale. È possibile depositare il montante del pilastro 3b a titolo di garanzia per l’accensione di un’ipoteca. Rientrano fra i prodotti previdenziali in questo settore per esempio le assicurazioni sulla vita o i prodotti d’investimento.

Cassa pensioni (secondo pilastro)

Vi sono due possibilità per avvalersi dei fondi depositati nella cassa pensioni ai fini dell’acquisto di un’abitazione propria.

Prelievo anticipato: il certificato della cassa pensioni indica l’ammontare di denaro che è possibile prelevare anticipatamente dalla cassa pensioni. Lo svantaggio è che questa operazione comporta una diminuzione del capitale di vecchiaia e, di norma, le casse riducono le prestazioni in caso di decesso e invalidità. La situazione può essere compensata con una formula di copertura privata dei rischi.

Costituzione in pegno: costituendo in pegno l’avere della cassa pensioni o i fondi previdenziali del terzo pilastro, la copertura assicurativa e il capitale di vecchiaia rimangono invariati. In compenso, aumenta l’onere da interessi.
 
 
Nota importante:
 
  • Coloro che hanno superato i 50 anni possono prelevare al massimo la metà dell’attuale avere di previdenza o l’importo esatto del loro avere di previdenza all’età di 50 anni.

Consiglio

Noi raccomandiamo la costituzione in pegno, dato che questo metodo non pregiudica la sicurezza finanziaria e la libertà di scelta nella terza età.

Acconto della quota ereditaria

Un’ulteriore possibilità per incrementare il capitale proprio sta nell’acconto della quota ereditaria, cioè nella cessione da parte dei genitori, mentre sono ancora in vita, di un determinato importo ai figli. La legge prevede che, al momento della divisione ereditaria, si dovrà procedere al computo dell’acconto.

Cosa occorre fare per procedere all’acconto della quota ereditaria?

  • I genitori dovrebbero fissare per iscritto, se e in quale misura far computare l’acconto della quota ereditaria.
  • La porzione legittima degli altri eredi non dev’essere compromessa.
  • La trasparenza previene controversie: informate i vostri fratelli e sorelle in merito all’acconto della quota ereditaria e alle condizioni.
  • L’acconto della quota ereditaria è soggetto all’imposta di successione.

Donazione

  • Se ricevete da parte dei genitori un acconto della quota ereditaria, dovete compensarlo al momento della divisione ereditaria, ossia far computare il dono all’eredità. I vostri genitori possono anche liberarvi da questo obbligo di collazione. In questo caso la donazione non viene più presa in considerazione nella successiva divisione ereditaria, fintantoché vengono garantite le porzioni legittime di altri eredi.
  • Disponete gli acconti della quota ereditaria o le donazioni in una convenzione scritta e stabilite se e in quale misura il dono è soggetto all’obbligo di collazione.
  • Le donazioni sono soggette all’imposta di successione

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