Da gennaio 2023 è in vigore la revisione parziale del diritto successorio svizzero. Con le nuove disposizioni potete decidere in modo più flessibile e con maggiore libertà di scelta chi sono i vostri eredi e quanto riceveranno. Avrete una più ampia libertà di disporre della vostra eredità. Tra le altre cose, ora le porzioni legittime per i discendenti sono inferiori e la porzione legittima dei genitori viene abolita. Swiss Life vi fornisce una panoramica aggiornata e svela a cosa prestare attenzione nella pianificazione successoria.

I cambiamenti principali in breve

  • Ai discendenti ora spetta come porzione legittima solo il 50% della loro quota ereditaria legale, mentre finora era il 75%.
  • La porzione legittima dei genitori viene abolita; finora era pari al 50% della loro quota ereditaria legale.
  • Gli averi del pilastro 3a non rientrano nella massa ereditaria.
  • Con la stipula di un contratto successorio subentra un divieto di donazione.
  • I coniugi con una procedura di divorzio in corso possono ora essere esclusi dall’eredità già prima della sentenza di divorzio definitiva.
L’infografica mostra i diagrammi a torta relativi alla nuova suddivisione delle quote ereditarie legali e delle porzioni legittime della quota disponibile.
L’infografica mostra i diagrammi a torta relativi alla nuova suddivisione delle quote ereditarie legali e delle porzioni legittime della quota disponibile.

Cosa rimane invariato?

La successione legale rimane invariata 

Se la persona defunta non ha fatto testamento o stipulato un contratto successorio, l’eredità viene suddivisa in base alla successione legale. Nell’ordine della successione legale vengono prima i consanguinei (inclusi i figli adottivi), i parenti più stretti escludono quelli più lontani. Finché la persona defunta lascia discendenti, questi escludono tutti gli altri parenti. Inoltre, il / la coniuge o il / la partner registrato/a superstite eredita in ogni caso.

Le quote ereditarie legali rimangono le seguenti:

Il defunto lascia

  • solo discendenti: 100%
  • coniuge (50%) e discendenti (50%)
  • coniuge (75%) ed eredi della stirpe dei genitori, ad esempio genitori, fratelli e sorelle o nipoti (25%)
  • coniuge (100%) ed eredi della stirpe degli avi, ad esempio nonni, zii, zie e cugini (0%)

La porzione legittima del/la coniuge rimane invariata al 50% della quota ereditaria legale.

Cosa cambia? 

Porzioni legittime

Libertà di scelta nella successione

Con un testamento (disposizione unilaterale) potete decidere di lasciare agli eredi tutelati dalla porzione legittima solo tale porzione e designare (in aggiunta) altri eredi. 

Porzioni legittime dei discendenti

Se lasciate un/a coniuge e dei discendenti, la porzione legittima del/la coniuge ammonta come finora al 50% della quota ereditaria legale, quindi al 25% dell’intera massa ereditaria. La porzione legittima dei discendenti ora ammonta anch’essa al 50% della loro quota ereditaria legale, e quindi al 25% dell’intera massa ereditaria. Con la revisione delle disposizioni relative alla porzione legittima, ora potete disporre in piena libertà di scelta del 50% della massa ereditaria, sia a favore di singoli eredi legittimi (p.es. coniugi) sia di terzi. Finora, nella situazione familiare succitata, la cosiddetta «quota liberamente disponibile» ammontava soltanto al 37,5%.  

Porzione legittima dei genitori

Dal 2023 la porzione legittima dei genitori viene del tutto abolita. Se non lasciate discendenti, ma genitori, potete escludere i genitori dalla successione legale e designare come unici beneficiari p.es. il vostro o la vostra coniuge o anche il vostro o la vostra partner convivente (nomina di un erede unico). 

 



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La revisione del diritto successorio permette, tra l’altro, di tutelare meglio il o la partner convivente. Anche i figliastri e le figliastre possono ricevere lasciti più cospicui.

Ulteriori cambiamenti

Chiarezza sul pilastro 3a

Finora non era chiaro se le prestazioni della previdenza vincolata privata (pilastro 3a) rientrassero nella massa ereditaria o venissero liquidate al di fuori delle regole del diritto successorio. Ora la legge stabilisce chiaramente che gli averi del pilastro 3a (assicurazione e fondazione bancaria) spettano direttamente al / ai beneficiario/i. Per il calcolo della porzione legittima vengono tuttavia considerate le prestazioni nella misura del valore di riscatto (assicurazione) o del capitale versato (soluzione bancaria). Lo stesso vale per le attribuzioni beneficiarie derivanti da prodotti assicurativi riscattabili del pilastro 3b.

Divieto di donazione in caso di stipula di un contratto successorio

Dopo la stipula di un contratto successorio, le parti contraenti possono fare ricorso contro eventuali donazioni future, tranne quelle occasionali, se queste possibilità di donazione non sono state espressamente previste nel contratto. Lo stesso vale anche per i contratti successori esistenti. 

Coniugi con procedura di divorzio in corso

Un importante cambiamento riguarda le coppie sposate con un divorzio in corso. Con la vecchia legge, il diritto alla quota ereditaria e alla porzione legittima decadeva solo dopo che la sentenza di divorzio era passata in giudicato. D’ora in poi, a determinate condizioni, il diritto alla porzione legittima viene revocato già all’avvio della procedura di divorzio. Con una disposizione testamentaria è quindi possibile escludere dalla successione il / la coniuge da cui si sta divorziando. 

Effetti

La revisione del diritto successorio tiene in maggior conto le attuali situazioni di vita e familiari (famiglie patchwork e convivenza). Mediante la riduzione delle quote legittime, i testatori dispongono di un maggior margine di manovra per procedere a una ripartizione dell’eredità più mirata.

Agite subito

Determinante per il diritto applicabile è il momento del decesso e non il momento in cui viene redatto il testamento o il contratto successorio.

È consigliabile verificare per tempo le disposizioni a causa di morte esistenti.

Verificate i testamenti o i contratti successori esistenti per evitare problemi di interpretazione.

Potrebbero essere necessari degli adeguamenti.

Occorre prestare attenzione a quanto segue

  • Se agli eredi è stata destinata solo la porzione legittima, si applicano le nuove disposizioni oppure continuano a essere valide le quote attuali?

Esempi:

Siete sposati e avete due figli in comune a cui avete destinato solo la porzione legittima per favorire il / la coniuge. Con il nuovo diritto il / la coniuge riceverebbe 3/4 dell’eredità e i due figli 1/8 ciascuno.

Siete vedovi/e e avete due figli propri a cui avete destinato solo la porzione legittima per favorire il figliastro / la figliastra. Finora i due figli avrebbero ricevuto rispettivamente 3/8 dell’eredità e il figliastro / la figliastra 2/8. In base al nuovo diritto i due figli riceverebbero rispettivamente 1/4 dell’eredità e il figliastro / la figliastra 1/2. Se non desiderate che si verifichino le situazioni qui prospettate, dovete adeguare i testamenti esistenti.

  • A seguito della riduzione delle porzioni legittime (discendenti) o dell’abolizione delle porzioni legittime (genitori) e delle conseguenti quote disponibili più elevate, devono essere designate come beneficiarie altre / ulteriori persone?
  • Se si stipula un contratto successorio, è possibile effettuare donazioni di patrimonio a terzi? Se sì, a chi e in quale misura?
  • È in corso o prevista una procedura di divorzio? L’attuale coniuge deve essere escluso/a come erede?

Incertezze?

Un colloquio personale vi darà l’opportunità di trovare le soluzioni adatte alle vostre esigenze. Le nostre esperte e i nostri esperti saranno lieti di offrirvi una consulenza flessibile e senza impegno.

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