Swiss Life Protection vi preserva dalle conseguenze finanziarie dovute a incapacità di guadagno o a decesso.
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La malattia è 9 volte su 10 la causa dei casi di incapacità di guadagno.
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Per 9 casi di decesso su 10 la causa è la malattia.
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In Svizzera il numero di disoccupati è inferiore a quello di beneficiari di una rendita AI.
In breve
Doppia protezione: Grazie a Swiss Life Protection è possibile combinare l’assicurazione in caso d’incapacità di guadagno con l’assicurazione in caso di decesso a seconda del vostro fabbisogno.
Con l’assicurazione in caso d'incapacità di guadagno, dopo il periodo d’attesa da voi scelto, vi versiamo una rendita se l’incapacità di guadagno subentra a seguito di infortunio o malattia. Riceverete la rendita fino alla scadenza del contratto o fino a quando potrete riprendere a lavorare. L’ammontare dei versamenti dipende dal grado d’incapacità di guadagno e dalla prestazione assicurata.
In caso di decesso, Swiss Life versa la prestazione assicurata ai vostri beneficiari. E potete anche decidere se l’ammontare del capitale di decesso debba essere costante o decrescente.
Una panoramica dei vantaggi
- 100% della prestazione: Già a partire da un’incapacità di guadagno del 66⅔%, ricevete il 100% delle prestazioni di rendita contrattuali.
- Disponibilità immediata: Dopo il vostro decesso, i beneficiari riceveranno l’intero capitale di decesso, a prescindere dal diritto successorio.

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Maggiori informazioni sul prodotto
Sì. Per la durata del contratto è possibile passare dal pilastro 3a a quello 3b e viceversa.
Indicazioni:
- In caso di passaggio all’altro pilastro, un nuovo contratto assicurativo andrà a sostituire quello precedente.
- Il passaggio dal pilastro 3b a quello 3a è possibile solamente se il contratto del pilastro 3b soddisfa le condizioni quadro previste per legge del pilastro 3a.
- Nel corso della durata del contratto: L’imposta sulla sostanza non è dovuta.
- I versamenti delle rendite sono imponibili al 100% unitamente al rimanente reddito.
- Nella previdenza vincolata (pilastro 3a) i premi sono deducibili dal reddito imponibile fino all’importo massimo previsto per legge.
- Nel corso della durata del contratto: l’imposta sulla sostanza non è dovuta.
- In caso di decesso: la prestazione in capitale è imponibile, separatamente del rimanente reddito, a una tariffa ridotta. La rendita certa per superstiti viene tassata con il rimanente reddito.
- Nella previdenza vincolata (pilastro 3a) i premi sono deducibili dal reddito imponibile fino all’importo massimo previsto per legge.
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