I proprietari di immobili che desiderano provvedere a un risanamento energetico del proprio immobile possono rallegrarsi. I costi per le misure di risparmio energetico a partire da subito potranno essere detratti dalle imposte su tre anni. La nuova regolamentazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
La novità non è solo che le spese per investimenti mirati al risparmio energetico possono essere ripartite su tre periodi fiscali consecutivi dell’imposta federale diretta, se nell’anno in cui sono sorte non possono essere considerate per intero ai fini fiscali. Ciò vale ora anche per eventuali costi di smantellamento.
Cosa si intende per costi di smantellamento?
I costi di smantellamento delle installazioni, di demolizione, di trasporto e di smaltimento degli scarti di costruzione sono considerati costi di smantellamento. Non è possibile, invece, detrarre i costi relativi al risanamento del suolo, dissodamenti, movimento terra e attività di scavo. Inoltre, i costi di smantellamento possono essere rivendicati solo se sullo stesso terreno viene costruito, entro un termine ragionevole, un nuovo edificio ad uso analogo.
Un altro presupposto è che lo stesso soggetto fiscale realizzi lo smantellamento e la nuova costruzione. Se un vecchio edificio economico viene demolito e sostituito da un edificio residenziale oppure se il committente della costruzione non è il proprietario precedente, i costi non possono essere dedotti.
Ristrutturare un immobile: il consiglio del professionista
Importante: il contribuente è tenuto a comprovare la deduzione delle spese di mantenimento per il rinnovo di un immobile. Il modo migliore per documentarlo è quello di effettuare un confronto prima e dopo con delle foto. Per questo consigliamo: prima e durante il risanamento fare foto di tutti i locali e impianti rilevanti. Infatti, se non è possibile dimostrare che si trattava effettivamente solo di una sostituzione delle installazioni originarie, le autorità fiscali tendono ad assumere una quota forfettaria pari a 1/3 come generante un aumento del valore. Ciò vale in particolare per la sostituzione della cucina e del bagno. Gli investimenti atti a incrementare il valore non sono, tuttavia, deducibili.
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