Ogni compravendita immobiliare che genera un profitto è soggetta al versamento di un’imposta. La parte venditrice è infatti tenuta a versare la cosiddetta imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Ma se non lo fa, a risponderne è la parte acquirente.

La base imponibile è costituita dalla differenza fra il ricavato della vendita, da un lato, e il prezzo d’acquisto, dall’altro, tenendo conto delle spese sostenute per incrementare il valore e dei costi di vendita. I costi di vendita comprendono le provvigioni di mediazione, le imposte sul passaggio di proprietà nonché i costi per inserzioni, notai e scioglimento anticipato dell’ipoteca: ricordatevi quindi di conservare tutte le fatture! L’ammontare dell’imposta dipende dal Cantone. Sul sito https://www.ch.ch/it/abitazioni/proprieta-d-abitazioni/imposizione-degli-immobili#sie-mochten-ihr-haus-oder-ihre-wohnung-verkaufen trovate un elenco dei calcolatori delle imposte ufficiali dei singoli Cantoni.

Imposta sugli utili da sostanza immobiliare: differenze cantonali

I fattori decisivi per determinare l’imposta sono tre: l’utile derivante dalla vendita, la durata per la quale si è stati proprietari dell’immobile e l’ubicazione dell’immobile. Le differenze cantonali sono enormi. Se è stato
conseguito un utile di 100 000 franchi e si è stati proprietari dell’immobile per dieci anni, ad esempio, l’imposta ammonta a 32 000 franchi nel Canton Turgovia, a circa 23 500 franchi nel Canton Zurigo e solo
a poco meno di 17 500 franchi nel Canton Lucerna.

Differimento dell’imposta sugli utili da sostanza immobiliare

Se ereditate la casa dei vostri genitori o il vostro coniuge vi trasferisce la proprietà di un immobile, non siete tenuti a pagare l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Tuttavia, se successivamente doveste decidere di vendere, l’imposta sarà dovuta. In tal caso, la base di calcolo sarà costituita dalla differenza rispetto al prezzo d’acquisto originario e non rispetto al prezzo del passaggio di proprietà, tenendo conto della durata di possesso del precedente proprietario. Nel caso delle divisioni ereditarie in cui una singola persona rileva la casa dei genitori, è consigliabile tenere conto dell’imposta che sarà dovuta successivamente.

A chi acquista: siate prudenti!

Se il venditore non adempie il suo dovere e non paga l’imposta sugli utili dovuta, nella maggior parte dei Cantoni l’autorità fiscale può riscuoterla presso il nuovo proprietario oppure costituire un diritto di pegno sull’immobile. Consiglio: se state per acquistare un immobile, assicuratevi a tutti i costi che la parte venditrice versi l’imposta su un conto vincolato o, meglio ancora, fate scrivere nel contratto di compravendita che l’imposta viene detratta dal prezzo della compravendita e che la verserete voi stessi all’autorità fiscale.

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