Le coppie non sposate che desiderano acquistare insieme un immobile in Svizzera devono osservare alcune regole particolari. In linea di principio, le coppie conviventi devono soddisfare gli stessi requisiti in materia di finanziamento delle coppie sposate, ma sussistono differenze in particolare riguardo a chi è il proprietario dell’immobile e a cosa accade in caso di separazione o decesso.

Le coppie conviventi possono scegliere in linea di massima fra tre forme di proprietà:

  • In caso di proprietà esclusiva, nel registro fondiario viene iscritta solo una persona. L’altro partner non ha alcun diritto legale, nemmeno se ha contribuito al pagamento.
  • Nel caso della comproprietà, entrambi i partner vengono iscritti nel registro come comproprietari in base alle quote concordate. La proprietà e anche la partecipazione all’immobile vengono così ripartite in modo trasparente. Ciò è essenziale soprattutto se vengono impiegati fondi previdenziali.
  • Nel caso della proprietà comune, entrambi i partner sono proprietari in parti uguali, a prescindere dal loro contributo finanziario. Con questa forma di proprietà, tutte le decisioni relative all’immobile devono di norma essere prese congiuntamente.

Niente acquisto senza contratto di concubinato

Poiché il diritto svizzero non prevede alcuna regolamentazione per il concubinato e spesso le coppie non sposate rimangono a mani vuote in caso di decesso o separazione, è fondamentale stipulare un contratto di concubinato scritto. In tale contratto è possibile disciplinare punti importanti: chi possiede quale quota dell’immobile? Come vengono suddivisi i costi e gli oneri? Cosa succede in caso di separazione o decesso?

In assenza di una tale regolamentazione contrattuale si applica sostanzialmente quanto iscritto nel registro fondiario. In caso di conflitto ciò può significare che il partner non registrato non ha alcun diritto, nemmeno in presenza di figli in comune e tanto meno se ha contribuito in misura determinante al mantenimento.

Nessun diritto successorio legale per i partner conviventi

A differenza delle coppie sposate o dell’unione domestica registrata, i partner non sposati non sono considerati eredi legittimi. Se uno dei due partner viene a mancare, l’altro non riceve nulla senza testamento o contratto successorio. La revisione del diritto successorio entrata in vigore il 1° gennaio 2023 ha introdotto una riforma delle porzioni legittime, ma per le coppie conviventi non è cambiato nulla: il partner superstite continua a non godere di alcun diritto successorio legale. Chi pertanto desidera che il partner erediti, deve stabilirlo espressamente in un testamento o contratto successorio.

Inoltre vale la pena di considerare altre regolamentazioni come il testamento biologico, il mandato precauzionale o le procure perché, se non si è sposati, non vi sono obblighi automatici di rappresentanza e di mantenimento, né in caso di malattia né in caso di incapacità decisionale.

Conclusione

Chi desidera realizzare il comune sogno di comprare casa non dovrebbe limitarsi all’iscrizione nel registro fondiario, ma tutelarsi con un contratto di concubinato redatto accuratamente, chiari rapporti di proprietà e una regolamentazione in caso di successione e di previdenza. In questo contesto è fortemente consigliabile avvalersi della consulenza professionale di un notaio o avvocato.

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