Vendere una casa può fruttare molto denaro. Attenzione però: possono insorgere diverse imposte e commissioni da considerare nel bilancio finale.

Imposta sugli utili da sostanza immobiliare, imposta sul passaggio di proprietà e imposta di successione o di donazione: sono queste le tre imposte esigibili al momento della vendita o della trasmissione di proprietà di una casa in Svizzera. A queste possono aggiungersi altre tasse di cui tener conto, come i costi d’inserzione per la commercializzazione, un’eventuale provvigione di mediazione o l’onorario per il notaio.

Imposta sugli utili da sostanza immobiliare

L’imposta sugli utili da sostanza immobiliare si applica unicamente al venditore e, come indica il nome, riguarda l’utile realizzato. Anche se l’ammontare dell’imposta varia da cantone a cantone, esso risulta fondamentalmente dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo d’acquisto originario, più eventuali spese incrementanti il valore. Dal punto di vista fiscale, chi possiede un immobile per anni e investe
in esso si trova in una situazione più vantaggiosa rispetto a chi lo rivende dopo poco tempo. Attenzione però: in caso di insolvenza del venditore, a rispondere è il nuovo proprietario, a condizione che sia già iscritto nel
registro fondiario.

Imposta sul passaggio di proprietà

L’imposta sul passaggio di proprietà, ovvero l’imposta che si applica quando un immobile cambia di proprietà, può essere pagata dal solo venditore oppure può essere ripartita contrattualmente tra venditore e acquirente. Anche l’imposta sul passaggio di proprietà varia da cantone a cantone. La base di calcolo generale per individuarne l’ammontare è il prezzo d’acquisto, indipendentemente dall’utile realizzato. Nei cantoni di Soletta, Basilea Campagna, Obvaldo e Turgovia si applicano regole speciali: in questi cantoni la proprietà d’abitazioni a uso proprio non è soggetta all’imposta sul passaggio di proprietà; tuttavia, nell’Obvaldo e in Turgovia il ricavato della vendita deve essere investito in un nuovo immobile a uso
proprio. Nei cantoni di Zurigo, Uri, Svitto, Glarona, Zugo e Sciaffusa viene riscossa soltanto una tassa per il registro fondiario anziché un’imposta.

Imposta di successione o di donazione

L’imposta di successione o di donazione riguarda esclusivamente il beneficiario. A definirne l’ammontare è il grado di parentela: i coniugi non pagano alcuna imposta, mentre per i discendenti la regola varia da cantone a cantone. La vendita di un immobile ereditato o donato è assoggettata all’imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

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